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D.Lvo 04/08/1999 n. 339
11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla utilizzazione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)"
b) dopo il comma 6 č aggiunto il seguente: "7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non č conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanitā precisando i motivi dei provvedimenti adottati.". Capo III Norme transitorie
Art. 18. - Esaurimento scorte
1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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